Bonus facciate 2020

Il Bonus facciate, novità introdotta dalla legge di bilancio n°160/2019, è un agevolazione fiscale che riguarda gli interventi finalizzati al recupero o restauro, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, delle facciate esterne degli edifici esistenti residenziali, parti di essi, o su unità immobiliare esistenti di qualsiasi categoria catastali, compresi gli immobili strumentali, ricadenti in zona A, dei centri storici, o nelle zone B, edificata in tutto o in parte, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’agevolazione fiscale prevista dal bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda, Iperf o Ires, del 90% di quanto speso nell’anno 2020 (documentate mediante bonifico)  per i lavori di riqualificazione delle facciate, senza nessun limite massimo di spesa, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.

Attenzione:  la detrazione fiscale prevista dal bonus facciate è riconosciuta anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Le condizioni tecniche da rispettare affinché si possa usufruire della detrazione fiscale prevista per il bonus facciate 2020, specialmente per i non addetti ai lavori, rende difficile orientarsi e districarsi tra i vari adempimenti burocratici, oltre quelli operativi nell’esecuzione dei lavori.

La Delta C. Engineering, con il proprio staff qualificato, saprà forniVi chiarimenti e guidarVi in concreto nell’applicazione pratica del bonus facciate 2020, attraverso un’attenta pianificazione, a partire dalla fase di progettazione, di direzione dei lavori e fino alla loro conclusione, in modo da usufruire delle agevolazioni fiscali in piena sicurezza e serenità.

Di seguito illustreremo, nel caso di bonus facciate, quali sono le categorie di lavoro, la cui spesa di esecuzione possa essere ammessa per usufruire delle detrazioni e quali adempimenti burocratici occorre rispettare.

Chi può usufruirne

A chi spetta il bonus facciate 2020? Possono usufruire della detrazione bonus facciate tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o i soggetti passivi Ires, residenti o meno nel territorio dello Stato, anche se titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

L’agevolazione fiscale spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche a tutti quanti che posseggono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostentamento delle spese.

In particolare i contribuenti interessati, devono:

  1. possedere l’immobile, le cui facciate siano interessate da interventi finalizzati al recupero o restauro, in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile e che sostengono le relative spese (es. proprietari o nudi proprietari, usufruttuario titolare del diritto d’uso, di abitazione o superficie ecc.);
  2. detenere l’immobile, le cui facciate sono interessate da interventi finalizzati al recupero o restauro, in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  3. sostenere le spese e siano intestatari di bonifici e fatture come: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio;
  4. essere degli acquirenti dell’immobile che ha stipulato un contratto preliminare di vendita e siano stati immessi nel possesso dell’immobile;
  5. eseguire in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente all’acquisto del materiale.

Attenzione: ai contribuenti di cui al punto c), la detrazione fiscale del bonus facciate spetta purché:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza e sia a loro disposizione; in caso contrario se l’immobile risulta locato o concesso in comodato o se l’immobile è strumentale all’attività di impresa, arte o professioni, l’agevolazione fiscale a questi contribuenti non spetta.

Inoltre l’agevolazione fiscale bonus facciate spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche:

  • alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • alle società semplici;
  • alle associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

Attenzione: La detrazione fiscale del bonus facciate non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per esempio: i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni e che aderiscono al regime forfettario, non possono accedere al beneficio della detrazione fiscale del bonus facciate.

Come si utilizza la detrazione fiscale

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Attenzione:  L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Attenzione: Nell’applicazione del bonus facciate non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. d), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della Legge di Bilancio n°160/2019) agevolabili con il bonus facciate, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Interventi ammessi a beneficio

Zone della città interessate

Il bonus facciate è un agevolazione fiscale che riguarda gli interventi finalizzati al recupero o restauro, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, delle facciate esterne degli edifici esistenti residenziali, parti di essi, o su unità immobiliare esistenti di qualsiasi categoria catastali, compresi gli immobili strumentali, ricadenti in zona A, dei centri storici, o nelle zone B, edificata in tutto o in parte, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Attenzione: L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale, nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento, dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Pertanto sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Gli interventi agevolabili

Sono ammessi a beneficio fiscale del bonus facciate i lavori eseguite sulle facciate esterne degli edifici esistenti residenziali, parti di essi, o su unità immobiliare esistenti di qualsiasi categoria catastali, compresi gli immobili strumentali, ricadenti in zona A, dei centri storici, o nelle zone B, inquadrabili nelle categorie:

  1. interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici: pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata; interventi sui balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura); interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  2. interventi di decoro urbano che riguardano: le grondaie, le pluviali, i parapetti, i cornicioni e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  3. spese correlate agli interventi agevolabili che riguardano: l’acquisto del materiale, la progettazione e altre prestazioni professionali connesse ( per es. perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica); l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento del materiale, l’IVA, l’imposto di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi; la tassa di occupazione del suolo pubblico;

Attenzione: Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Non rientrano nel beneficio fiscale del bonus facciate le spese:

  1. effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  2. sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli;
  3. sostenute per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001);

Attenzione: I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26/06/2015;
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere delle detrazioni fiscali del bonus facciate è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Come chiedere l’agevolazione fiscale

Adempimenti e comunicazioni

Gli adempimenti per usufruire dell’agevolazione fiscale del bonus facciate si possono riassumere:

  1. nella presentazione della dichiarazione dei redditi, ove occorre indicare: i dati catastali dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto, che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione;

Attenzione: questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie lorda complessiva dell’edificio.

  1. nell’invio della comunicazione preliminare (raccomandata A/R o pec solo in caso di obbligo) all’azienda sanitaria locale competente per territorio riportante: i dati del committente dei lavori e l’ubicazione dell’immobile; la natura dell’intervento, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e la data di inizio dell’intervento di ristrutturazione;
  2. nell’invio della comunicazione all’ENEA.

Attenzione: la comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano un risparmio e utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica.

Come pagare i lavori

Come pagare le spese sostenute? Il contribuente, al fine di fruire del bonus facciate 2020, deve pagare i lavori solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da cui risulta:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione e del condominio (per lavori condominiali);
  • codice fiscale o numero di partita Iva di chi esegue i lavori.

Quali sono le ritenute da operare? Al momento dell’esecuzione del bonifico, banche e poste Italiane S.p.a. devono operare una detrazione dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta all’impresa che effettua i lavori.

Quali sono i documenti da conservare

I documenti necessari da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono quelli indicati dalla direttiva del 2 novembre 2011 e precisamente:

  • la ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per eseguire i lavori;
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;

Attenzione: solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), il contribuente e tenuto ad acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con il quale il tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti per cuscino di essi;
  • l’attestazione di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatti da un tecnico non coinvolto nei lavori;
  • ricevuta di invio della comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Nella scheda descrittiva, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito, devono essere indicati:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Se hai bisogno di chiarimenti, Contattaci e troverai personale qualificato che, con grande passione e professionalità, saprà consigliarti e guidarti, in base alle tue esigenze, nella scelta tra i vari bonus casa 2020.

È il momento di ripartire, facciamolo insieme!

RICHIEDI INFORMAZIONI

CONTATTI

Delta C. Engineering
Via Jovara 147
81022 Casagiove (CE)
Email: info@studiodeltacampanile.it

Trattamento dei dati

8 + 11 =