Bonus verde 2020

Fino al 31 dicembre 2020, come disposto dal decreto legge n. 162/2019 – art. 10, è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 36% del bonus verde per le spese documentate (es. mediante bonifico bancario o postale) effettuate nel 2020, comprese quelle di progettazione e manutenzione, per l’acquisto di piante e arbusti e per il compenso per chi esegue la potatura, fino all’importo complessivo massimo non superiore a 5.000 euro (ovvero 1800 euri=36%*5000 euri) per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.

Attenzione: Il beneficio fiscale del  bonus verde è usufruibile per i lavori ristrutturazione di giardini, balconi e terrazzi effettuati a partire dal 1° gennaio 2020.

Chi può beneficiarne

Il Bonus Verde o bonus verde urbano, si rivolge a tutti coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale per il quale si sono sostenute le relative spese per gli interventi di sistemazione a verde, di miglioramento e manutenzione di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di cortili, di terrazze e balconi, per impianti di irrigazione, per sistemazione di pozzi, per coperture a verde e creazione di giardini pensili.

Attenzione: La detrazione riferita al bonus verde spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale hanno sostenuto le spese per gli interventi eseguiti e ai familiari dei predetti possessori o detentori. Tra i beneficiari del bonus verde sono ammessi anche gli inquilini, gli usufruttuari, i comodatari ecc. purché muniti di titolo idoneo (es. contratto di affitto, di comodato d’uso ecc.).

La detrazione bonus verde è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata dal condomino al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Facciamo un esempio: il contribuente proprietario di una unita immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare e sia sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euri per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euri per la parte di competenza delle spese condominiali.

Attenzione: Il beneficio fiscale per il bonus verde non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, per es. come negozi o uffici. In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.

Quali sono le spese ammesse a beneficio

Sono agevolabili, secondo un principio generale, le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. E’, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Pertanto rientrano tra le spese ammesse in detrazione dal bonus verde:

  • La sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o la sistemazione di recinzioni;
  • Gli impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • La riqualificazione di prati;
  • Grandi potature;
  • Fornitura di pianti ed arbusti;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • Tra i costi detraibili rientrano anche le spese di progettazione (ad esempio, valutazioni microclimatiche e ambientali, analisi del terreno, indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici e specialisti) purché relative a lavori successivamente

Non rientrano tra le spese ammesse in detrazione dal bonus verde:

  • La manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato in precedenza;
  • L’acquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, tagliaerba);
  • Gli interventi lavorativi in economia eseguiti da parte del proprietario (ovvero acquisto dei materiali).

Attenzione: La norma stabilisce che l’agevolazione del bonus verde è riconosciuta qualora l’intervento eseguito sia di natura straordinaria.

Per esempio opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente.

Si deduce quindi che tutte le opere e le prestazioni che invece abbiano natura non straordinaria, né innovativa, ma ordinaria, quali la manutenzione ordinaria o la cura del verde, non rientrano tra quelli che possono godere del bonus del 36%.

Adempimenti e documenti da conservare

Il pagamento delle spese, ai fini del bonus verde, deve essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all’operazione effettuata; cioè dovrà avvenire attraverso mezzi tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.

Le spese inoltre devono essere documentate per far fronte ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si pensi a fatture/ricevute nonché alla copia degli avvenuti pagamenti o degli estratti dei conti correnti bancari usati.

Il contribuente deve conservare:

  • Le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;
  • La documentazione attestante il pagamento delle spese;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • La dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini), occorre l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari.

Attenzione: Il beneficiario del bonus verde per usufruire della detrazione deve allegare alla documentazione necessaria, a dimostrazione della detenzione del bene immobile, a prescindere dal titolo specifico, il titolo di proprietà, il contratto di locazione ecc.

Domande più frequenti

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione del bonus verde ancora da fruire, si trasferisce al nuovo acquirente?

Si,  salvi accordi di tipo diverso tra le parti.

▪ Il Bonus Verde 2020 è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori oppure alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile?

Il Bonus Verde 2020 è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile. Pertanto, ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.

In merito agli alberi il bonus verde è riconosciuto per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale ?

Si, rientrano quindi in questa definizione tutti gli esemplari salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema.

L’acquisto delle piante in vaso, rientra nel bonus verde?

Si, ma solo se le stesse rientrano in interventi di pesante trasformazione, cioè sono destinate e interventi come un radicale rinnovamento del giardino o la conversione di un cortile esistente in terra battuta.

L’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli o specie vegetali in genere, finalizzato all’intervento straordinario di sistemazione a verde presso un soggetto fornitore diverso rispetto al soggetto che esegue la prestazione è compreso tra gli interventi agevolabili?

Sono agevolabili dunque gli interventi di sistemazione giardino o area interessata, comprese le prestazioni necessarie alla sua realizzazione, ovvero il contribuente ha la facoltà di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento.

▪ Nel bonus verde per i terrazzi e i giardini, rientrano anche i giardini pensili?

Si, la detrazione è prevista relativamente alla realizzazione di fioriere e all’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, purché si tratti sempre di interventi innovativi.

▪ Le spese per la realizzazione di fioriere e per l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile?

Si, ma solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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