Bonus ristrutturazioni edilizie 2020

Il bonus ristrutturazioni edilizie per il patrimonio edilizio esistente è un’agevolazione fiscale, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 Tuir (testo unico imposte sui redditi), che spetta per la ristrutturazioni edilizie sia delle singole unità abitative e sia delle parti comuni di edifici condominiali.

L’agevolazione fiscale bonus ristrutturazioni edilizie, in generale, consiste in una detrazione dall’Iperf del 36% delle spese sostenute per eseguire lavori fino ad un massimo di spesa, per unità abitativa,  pari a 48.000 euri. A partire dal 26 giugno 2012 (e fino al 31 dicembre 2020), è stata elevata al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euri l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

I governi che si sono succeduti nel tempo hanno riconfermato più volte questi maggiori importi; l’ultima riconferma è avvenuta con la Legge di Bilancio 2020 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Iperf (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euri per ciascuna unità immobiliare.

Altre agevolazioni son state introdotte nel corso degli anni dal bonus restaurazione edilizie come per esempio: come la possibilità di pagare l’IVA in misura ridotta, di usufruire delle detrazioni per l’acquisito di immobili ad uso abitativo facenti parti di edifici interamente ristrutturati ecc. 

La variegata possibilità di detrazioni fiscali previste per il bonus ristrutturazione 2020, specialmente per i non addetti ai lavori, rende difficile orientarsi e districarsi tra i vari adempimenti burocratici, oltre quelli operativi nell’esecuzione dei lavori.

La Delta C. Engineering, con il proprio staff qualificato, saprà forniVi chiarimenti e guidarVi in concreto nell’applicazione pratica del bonus ristrutturazione 2020, attraverso un’attenta pianificazione, a partire dalla fase di progettazione, di direzione dei lavori e fino alla loro conclusione, in modo da usufruire delle agevolazioni fiscali in piena sicurezza e serenità.

Di seguito illustreremo, nel caso di bonus ristrutturazioni, quali sono le agevolazioni previste per l’IVA  e le regole che si devono rispettare per accedere alle detrazioni.

Bonus ristrutturazioni edilizie: per singola unità abitativa e parti comuni condominiali

Col bonus ristrutturazioni edilizie, per i lavori effettuati sulle singole unità abitative e  sulle parti comuni di edifici condominiali è possibile, per le spese ammesse al bonus ristrutturazioni, usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, per le somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile per il quale sono effettuati gli interventi edilizi.

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. a), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, co.1, lett a) e b) del TUIR-DPR n°917/1986) agevolabili con il bonus ristrutturazioni edilizie, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

L’agevolazione IVA

3.1 Premessa

Nel caso di ristrutturazioni edilizie su immobili esistenti è possibile usufruire di un’aliquota ridotta dell’IVA. Questa agevolazione in funzione del tipo di intervento si applica:

  1. alle prestazioni rese dall’impresa esecutrice dei lavori;
  2. alla cessione dei beni.

 

3.2 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista dal bonus ristrutturazione l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Quando l’appaltatore fornisce beni di “valore significativo” (individuati nel decreto 29 dicembre 199, per esempio: ascensore e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, sanitari e rubinetteria, impianto di sicurezza e di condizionamento ecc.), l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Facciamo un esempio

  • costo totale dell’intervento: 20.000 euro;
  • costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 8.000 euro;
  • costo dei beni significativi (es. rubinetteria e sanitari): 12.000 euro;

L’iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo totale dell’intervento (20.000 euro) e il costo dei beni significativi (12.000 euro) e precisamente: (20.000-12.000) euro = 8.000 euro.

Sul valore residuo dei beni (12.000-8.000) euro = 4.000 euro si applica l’iva al 22%.

Il bonus ristrutturazioni edilizie non prevede l’applicazione di un l’Iva ridotta al 10 % nel caso di:

  • materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

 

3.3 Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Il bonus ristrutturazioni edilizie, nel caso di lavori di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione, prevede l’applicazione di un’aliquota dell’Iva ridotta al 10 %:

  • per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
  • per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazioni edilizie;
  • alle forniture dei beni finiti, i quali anche se incorporati nella costruzione conservano la propria individualità (es. porte, infissi esterni, sanitari, caldaie ecc.);
  • agli acquisti di beni finiti fatti direttamente da committente dei lavori e oppure dalla ditta o dal prestatore d’opera che li esegue.
Regole da rispettare per usufruire le detrazioni

4.1 Premessa

Fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione bonus ristrutturazioni edilizie del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Questo vuol dire che la spesa dei lavori di ristrutturazione della pertinenza si sommano alle spese dei lavori dell’abitazione e complessivamente non devono superare il limite massimo di spesa di 96.000; in caso contrario la parte eccedente a tale limite non verrà messa a detrazioni.

Attenzione: quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Facciamo un esempio

Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

4.2 Come si ripartisce la detrazione

La somma da portare in detrazione, prevista dal bonus ristrutturazioni edilizie, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Attenzione: la detrazione bonus ristrutturazioni edilizie per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici.

Quindi se i lavori rientrano sia nella categoria di riqualificazione energetica e sia nella categoria di ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.

4.3 Adempimenti e comunicazioni

Gli adempimenti per usufruire dell’agevolazione bonus ristrutturazioni edilizie si possono riassumere:

  1. nella dichiarazione dei redditi occorre indicare: i dati catastali dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto, che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione;
  2. nell’invio della comunicazione preliminare (raccomandata A/R o pec solo in caso di obbligo) all’azienda sanitaria locale competente per territorio riportante: i dati del committente dei lavori e l’ubicazione dell’immobile; la natura dell’intervento, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e la data di inizio dell’intervento di ristrutturazione;
  3. nell’invio della comunicazione all’ENEA.

Attenzione: la comunicazione all’Enea non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano un risparmio e utilizzo di fonti rinnovabili

4.4 Come pagare i lavori e quali sono le ritenute

Come pagare le spese di ristrutturazione? Il contribuente, al fine di fruire del bonus ristrutturazione 2020, deve pagare i lavori di ristrutturazione solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da cui risulta:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione e del condominio (per lavori condominiali);
  • codice fiscale o numero di partita Iva di chi esegue i lavori.

Inoltre:

  • le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità;
  • quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
  • per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Quali sono le ritenute da operare? Al momento dell’esecuzione del bonifico, banche e poste Italiane S.p.a. devono operare una detrazione dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta all’impresa che effettua i lavori.

4.5 Quali sono i documenti da conservare

I documenti necessari da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono quelli indicati dalla direttiva del 2 novembre 2011:

  • ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per eseguire i lavori di ristrutturazione;
  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
  • ricevuta di invio della comunicazione all’Enea;

4.6 Condizioni di perdita delle agevolazioni

Le detrazioni bonus ristrutturazioni edilizie non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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