Bonus ristrutturazioni edilizie 2020
Il bonus ristrutturazioni edilizie per il patrimonio edilizio esistente è un’agevolazione fiscale, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 Tuir (testo unico imposte sui redditi), che spetta per la ristrutturazione sia delle singole unità abitative e sia delle parti comuni di edifici condominiali.
L’agevolazione fiscale del bonus ristrutturazioni edilizie, in generale, consiste in una detrazione dall’Iperf del 36% delle spese sostenute per eseguire lavori fino ad un massimo di spesa, per unità abitativa, pari a 48.000 euri. A partire dal 26 giugno 2012 (e fino al 31 dicembre 2020), è stata elevata al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euri l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
I governi che si sono succeduti nel tempo hanno riconfermato più volte questi maggiori importi; l’ultima riconferma è avvenuta con la Legge di Bilancio 2020 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Iperf (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euri per ciascuna unità immobiliare.
Altre agevolazioni son state introdotte nel corso degli anni come per esempio: come la possibilità
di pagare l’IVA in misura ridotta, di usufruire delle detrazioni per l’acquisito di immobili ad uso abitativo facenti parti di edifici interamente ristrutturati ecc.
La variegata possibilità di detrazioni fiscali previste per il bonus ristrutturazione edilizie 2020, specialmente per i non addetti ai lavori, rende difficile orientarsi e districarsi tra i vari adempimenti burocratici, oltre quelli operativi nell’esecuzione dei lavori.
La Delta C. Engineering, con il proprio staff qualificato, saprà forniVi chiarimenti e guidarVi in concreto nell’applicazione pratica del bonus ristrutturazioni edilizie 2020, attraverso un’attenta pianificazione, a partire dalla fase di progettazione, di direzione dei lavori e fino alla loro conclusione, in modo da usufruire delle agevolazioni fiscali in piena sicurezza e serenità.
Di seguito illustreremo, nel caso di bonus ristrutturazioni edilizie, quali sono le categorie di lavoro che possono usufruire delle detrazioni sia nel caso di intervento edilizio eseguito su singole unità immobiliari e sia nel caso di lavori eseguiti su parti condominiali.
Bonus ristrutturazioni edilizie: per singola unità abitativa
2.1 Premessa
Col bonus ristrutturazioni edilizie, per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile, per le spese ammesse al bonus ristrutturazioni, usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, per le somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.
L’agevolazione bonus ristrutturazioni edilizie può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile per il quale sono effettuati gli interventi edilizi.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. a), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, co.1, lett a) e b) del TUIR-DPR n°917/1986) agevolabili con il bonus ristrutturazioni edilizie, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
2.2 Chi può usufruirne
A chi spetta il bonus ristrutturazione 2020? Possono usufruire della detrazione bonus ristrutturazioni edilizie tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione fiscale spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche:
- ai titolari di diritti reali/personali di godimento sull’immobile da ristrutturare e che sostengono le spese (es. proprietari o nudi proprietari, usufruttuario titolare del diritto d’uso, di abitazione o superficie, l’inquilino ecc.);
- a chi sostiene le spese e sia intestatario di bonifici e fatture come: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio;
- all’acquirente dell’immobile che ha stipulato un contratto preliminare di vendita, purché:
-
- sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegua gli interventi a proprio carico
- sia stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.
- a chi esegue i lavori sull’immobile esistente da solo, ma ha diritto solo alla detrazione delle spese di acquisto dei materiali edili.
2.3 Interventi ammessi a beneficio
Il bonus ristrutturazioni edilizia per le singole unità immobiliari residenziali (anche rurali) e sulle loro pertinenze, prevede delle agevolazioni fiscali per i lavori rientranti nelle seguenti categorie:
- Interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 (Testo normativo in materia edilizia): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie.
Attenzione: l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione bonus ristrutturazioni edilizie non spetta inquanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
- per la ristrutturazione che avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione bonus ristrutturazioni edilizie spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento si configura, comunque, una “nuova costruzione”.
- questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
Attenzione: non sono ammessi a beneficio fiscale delle detrazioni bonus ristrutturazioni edilizie gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
- Interventi di ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (per es. ascensore o montacarichi ecc.), all’installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna all’abitazione di portatori di handicap gravi definiti in base alla legge 104/92.
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti ( furto, aggressione, sequestro di persona ecc.) da parte di terzi.
- Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
- Interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. installazione di impianto fotovoltaico), posti direttamente a servizio dell’abitazione.
- Interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Attenzione: per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85%come previsto dal cosiddetto sima bonus, di cui ne parleremo successivamente.
- Interventi di bonifica amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Attenzione: rientrano nella agevolazione fiscale bonus ristrutturazioni edilizie solo la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per es. la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante) mentre non rientrano nella detrazione fiscale l’acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza anche se volti a sostituire quelli esistenti, poiché un tale intervento non integra un intervento sugli immobili.
- Altre spese ammesse all’agevolazione:
-
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- le spese per il rilascio della certificazione di conformità dei lavori;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni,le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Sono escluse le spese di trasloco e di custodia dei mobili.
Bonus ristrutturazioni edilizie: per le parti comuni
3.1 Premessa
Col bonus ristrutturazioni edilizie, per i lavori effettuati sulle parti comuni (definite dall’art. 1117 n°1-2-3 del codice civile) di edifici condominiali è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2021, salvo eventuali proroghe.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. a), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, co.1, lett a) e b) del TUIR-DPR n°917/1986) agevolabili con il bonus ristrutturazioni edilizie, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
3.2 Chi può usufruirne
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni bonus ristrutturazioni edilizie spettano a ogni singolo condomino (che possiede o detiene l’immobile) in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio del bonus ristrutturazioni edilizie compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
3.3 Interventi ammessi a beneficio
Il bonus ristrutturazioni edilizie sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, riguardano gli stessi lavori visti per le abitazioni private ed ammessi a beneficio fiscale, con l’aggiunta dei lavori di manutenzione ordinaria, eseguiti sulle parti comuni.
Attenzione: solo per i condomini si possono invocare le agevolabili anche i lavori di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni mentre tali agevolazioni, sempre per interventi di manutenzione ordinaria, non spettano se eseguiti sulle proprietà private.
3.4 Mini condominio
Quando si è in presenza di un mini codominio? Quando un edificio è composto da un numero non superiore a otto condomini.
Un mini condominio è obbligato alla nomina dell’amministratore e può accedere beneficiare delle detrazioni per i lavori di ristrutturazioni sulle parti comuni? Un mini condominio non è obbligato alla nomina di un amministratore e anche se non possiede un codice fiscale può ugualmente beneficiare delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia per le parti comuni.
Prossimanamente illustreremo, nel caso di ristrutturazioni edilizie, quali sono le altre agevolazioni e le regole che si devono rispettare per avere le detrazioni bonus ristrutturazioni edilizie .
Fonte: Agenzia delle Entrate
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È il momento di ripartire, facciamolo insieme!
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