I Bonus casa 2020
La legge di Bilancio 2020, oltre a confermare tutti i bonus casa previsti in precedenza per un’altro anno, ha introdotto anche la novità del bonus facciata. Tutti questi bonus per la casa prevedono delle agevolazioni fiscali per chi voglia rendere la propria abitazione per esempio più performante dal punto di vista energetico oppure voglia aumentare il grado di sicurezza della propria casa nei confronti del terremoto attraverso degli interventi di opere miglioramento sismico oppure voglia risistemare il verde del proprio giardino, del balcone ecc..
La molteplicità dei bonus 2020, specialmente per i non addetti ai lavori, rende difficile orientarsi tra le varie opportunità fiscali offerte dai bonus casa 2020.
La Delta C. Engineering, con il proprio staff qualificato, saprà forniVi chiarimenti e consigliarVi nella scelta del tipo di bonus casa 2020 che più sia adatto alle Vostre esigenze.
Di seguito, vogliamo fornire una panoramica sintetica dei bonus casa 2020 che si possono applicare ai vari interventi di ristrutturazione degli immobili e, per ognuno di essi, indicare quale siano le agevolazioni fiscali previste, rinviando ai successivi post per approfondimenti e chiarimenti.
Pertanto scegliere tra i vari bonus casa 2020 per il beneficiario, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Bonus Ristrutturazioni
Fino al 31 dicembre 2020 chi esegue dei lavori di ristrutturazioni di abitazioni singole o su parti comuni degli edifici esistenti residenziali e rientranti nella categoria di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici condominiali) di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e altri lavori ulteriori (es. Lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico ecc.) può beneficiare dello sconto Iperf del 50%, ovvero usufruire dell’agevolazione fiscale del bonus casa ristrutturazione consistente nella detrazione dall’Iperf (imposta sul reddito delle persone fisiche) del 50 % di quanto speso per i lavori di ristrutturazione (documentate mediante bonifici bancari), con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio esistente, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo. E’ prevista dal bonus casa ristrutturazione edilizia una detrazione Iperf, entro l’importo di 96.000 euri anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
Altre agevolazioni son state introdotte nel corso degli anni nel bonus ristrutturazioni edilizie come per esempio: come la possibilità di pagare l’IVA in misura ridotta, di usufruire delle detrazioni per l’acquisito di immobili ad uso abitativo facenti parti di edifici interamente ristrutturati ecc.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. a), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis, co.1, lett a) e b) del TUIR-DPR n°917/1986) agevolabili con il bonus ristrutturazioni edilizie, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
Bonus Sisma
Anche per l’anno 2020 è stato riconfermato il sisma bonus per gli interventi di miglioramento antisismico eseguiti su qualsiasi immobile esistente ad uso abitativo (non solo abitazione principale) e sugli immobili esistenti adibiti ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche n°1, 2 e 3 individuate con OPCM 3274/2003 e succ. mod. ed integr.
Si può beneficiare dello sconto Iperf o Ires del 50%, ovvero usufruire dell’agevolazione fiscale bonus sisma consistente nella detrazione dall’Iperf o Ires (imposta sul reddito delle società) del 50 % di quanto speso per i lavori di miglioramento strutturale (documentate mediante bonifici bancari), con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio, da suddividere in 5 rate annuali di pari importo.
La detrazione Iperf o Ires, nel caso di interventi di miglioramento antisismico eseguiti per le singole unità immobiliari, è del 70 % se si riduce di 1 la classe il rischio sismico e del 80 % se si riduce di 2 classi il rischio sismico.
La detrazione Iperf o Ires, nel caso di interventi di miglioramento antisismico eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, è del 75 % se si riduce di 1 la classe il rischio sismico e del 85 % se si riduce di 2 classi il rischio sismico.
La detrazione Iperf o Ires è del 75 % se si riduce di 1 la classe il rischio sismico e del 85 % se si riduce di 2 classi il rischio sismico del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita per l’acquisto di case antisismiche realizzate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzioni di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.
La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia in house providing, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Si evidenzia che le aliquote sopra indicate sono in fase di rivisitazione dal decreto rilancio 2020 in corso di approvazione.
Solo per i condomini, per i quali si attua contemporaneamente interventi di miglioramento energetico + antisismico (ecobonus + sisma bonus) sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, e 3, sono previsti detrazioni maggiori che prevedono una detrazione fiscale Irpef o Ires variabile tra il 80 ÷ 85% di quanto speso, a secondo della riduzione di 1 o 2 classe del rischio sismico dell’edificio, con un limite massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio esistente, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. c), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di misure antisismiche (di cui all’art. 16, co.1-bis a 1-septies, del D.L. n°63/2013, convertito, con modif. dalla legge n°90/2013 di cui al co.4 dell’art.119) agevolabili con il bonus sisma oppure compresi fra quelli che danno diritto al Superbonus, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (co 1-septies D.L. n°63/2013).
Eco Bonus
L’Ecobonus prevede, per chi esegue dei lavori di ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2020, consistenti in interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione Irpef o Ires, variabile tra il 50 ÷ 75% di quanto speso (documentate mediante bonifici bancari) per i lavori, a seconda del tipo di intervento, con un limite massimo di spesa variabile tra di 30.000 ÷ 100.000 euro, a seconda dei casi, per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio esistente, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
Solo per i condomini, qualora si attuano contemporaneamente interventi di miglioramento energetico + antisismico (ecobonus + sisma bonus) sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, e 3, sono previsti detrazioni maggiori che prevedono una detrazione fiscale Irpef o Ires variabile tra il 80 ÷ 85% di quanto speso, a secondo della riduzione di 1 o 2 classe del rischio sismico dell’edificio, con un limite massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio esistente, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico e di miglioramento sismico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Si evidenzia che le aliquote sopra indicate sono in fase di rivisitazione dal decreto rilancio 2020 in corso di approvazione.
Dal 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono scegliere di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
Esclusivamente per le spese sostenute nell’anno 2019, i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro.
Il decreto Mise 26 giugno 2015 definisce ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. b), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di efficienza energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n°63/2013, convertito, con modif. dalla legge n°90/2013 di cui al co.1 e 2 dell’art.119) agevolabili con l’eco bonus oppure compresi fra quelli che danno diritto al Superbonus, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Bonus Facciate
Il Bonus facciate, novità introdotta dalla legge di bilancio n°160/2019, riguarda gli interventi finalizzati al recupero o restauro, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, delle facciate esterne degli edifici esistenti residenziali, parti di essi, o su unità immobiliare esistenti di qualsiasi categoria catastali, compresi gli immobili strumentali, ricadenti in zona A, dei centri storici, o nelle zone B, edificata in tutto o in parte, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio fiscale del bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Possono usufruire della detrazione bonus facciate tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o i soggetti passivi Ires, residenti o meno nel territorio dello Stato, anche se titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Si può beneficiare dello sconto Iperf o Ires del 90%, ovvero usufruire dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione dall’imposta lorda, Iperf o Ires, del 90 % di quanto speso (documentate mediante bonifico) per i lavori di riqualificazione delle facciate (documentate mediante bonifici bancari), senza nessun limite massimo di spesa, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
L’agevolazione fiscale spetta non solo al proprietario dell’immobile ma anche a tutti quanti che posseggono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostentamento delle spese.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna (es. rifacimento dell’intonaco), ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio esistente, è richiesto che tali interventi devono soddisfare anche i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
L’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n°34/2020, cosiddetto Superbonus 110%, è stato previsto, dall’art. 121 co. 2 lett. d), per i soggetti che sostengono negli anni 2020 spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della Legge di Bilancio n°160/2019) agevolabili con il bonus facciate, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. (bonus facciate).
Bonus Verde
Il Bonus verde o bonus verde urbano, si rivolge a tutti coloro che eseguono interventi di sistemazione a verde, di miglioramento e manutenzione di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di cortili, di terrazze e balconi, per impianti di irrigazione, per sistemazione di pozzi, per coperture a verde e creazione di giardini pensili.
La detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate (es. mediante bonifico bancario o postale), comprese quelle di progettazione e manutenzione, l’acquisto di piante e arbusti e il compenso per chi esegue la potatura, è riconosciuta fino all’importo complessivo massimo non superiore a 5.000 euro (ovvero 1800 euri=36%*5000 euri) per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione riferita al bonus casa verde spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale hanno sostenuto le spese per gli interventi eseguiti e ai familiari dei predetti possessori o detentori. Tra i beneficiari del bonus casa verde sono ammessi anche gli inquilini, gli usufruttuari, i comodatari ecc. purché muniti di titolo idoneo (es. contratto di affitto, di comodato d’uso ecc.).
Il bonus casa verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il beneficio fiscale del bonus casa verde non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi.
In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.
Non rientrano nel bonus casa verde 2020:
- La manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato nel precedente paragrafo;
- L’acquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, tagliaerba);
- Gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario (ovvero acquisto dei materiali) (bonus verde 2020).
Bonus Mobili ed Elettrodomestici
Fino al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire del bonus casa mobili ed elettrodomestici, consistente in una detrazione Irpef del 50% su una spesa documentata massima di 10.000 euro, comprensiva delle spese di trasporto e montaggio, e a beneficiarne sono tutti coloro che acquistano arredi e grandi elettrodomestici (lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura elettrici) di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Può beneficiare della detrazione bonus casa mobili ed elettrodomestici chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2020 ed ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia e sostenuto la spesa a partire dal 1° gennaio 2019.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio bonus casa mobili ed elettrodomestici.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Per usufruire dell’agevolazione bonus casa mobili ed elettrodomestici è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per esempio, rientrano fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (Bonus mobili ed elettrodomestici).
Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio n°34/2020 (D.R.) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguiti su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, quest’ultime site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% del costo sostenuto, negli anni 2020 e 2021, per gli interventi effettuati da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro un limite di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese sostenute, si aggiungono a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio; b) riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus); c) riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. Sconto fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
Pertanto il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo oppure se optare per lo sconto in fattura, applicato dall’impresa o dalle imprese, o per la cessione del credito ad altri soggetti.
Tale possibilità, come previsto dall’art. 12, co.2 del D.R. n°34/2020, riguarda non solo gli interventi per i quali si applica il cd. Superbonus 110%, ma anche le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio (cd. Bonus ristrutturazioni edilizie);
- Efficienza energetica degli edifici (cd. Ecobonus);
- Riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus);
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate);
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Installazione di fotovoltaici.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare quest’ultima asseverazione è sempre richiesta indipendentemente dal fatto che si eserciti o meno l’opzione.
Le condizioni tecniche da rispettare affinché si possa usufruire della detrazione fiscale prevista per il Superbonus 110%, specialmente per i non addetti ai lavori, rende difficile orientarsi e districarsi tra i vari adempimenti burocratici, oltre a quelli operativi nell’esecuzione dei lavori.
La Delta C. Engineering, con il proprio staff qualificato, saprà forniVi chiarimenti e guidarVi in concreto nell’applicazione pratica del Superbonus 110%, attraverso un’attenta pianificazione, a partire dalla fase di progettazione, di direzione dei lavori e fino alla loro conclusione, in modo da usufruire delle agevolazioni fiscali in piena sicurezza e serenità.
Di seguito illustreremo, nel caso del Superbonus 110%, quali sono le categorie di lavoro, la cui spesa di esecuzione possa essere ammessa per usufruire delle detrazioni e quali adempimenti burocratici occorre rispettare.

Fig. -Tabella riassuntiva dei Bonus casa 2020
Fonte: Agenzia delle Entrate
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È il momento di ripartire, facciamolo insieme!
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